Con la sentenza n. 24574 la Corte di Cassazione ribadisce la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione che si allontana dal posto di lavoro, anche per brevi periodi, senza timbrare in entrata e in uscita l’apposito cartellino.
A nulla valgono le eventuali disposizioni più favorevoli previste dal contratto collettivo né il fatto che l’allontanamento sia dovuto a motivi di salute.
Il dipendente pubblico che omette di timbrare il cartellino attesta falsamente di essere in servizio e tale condotta legittima il licenziamento per giusta causa: lo ribadisce la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 24574 dell’1 dicembre 2016.
Non meno grave è l’infrazione se riferita a semplici intervalli o brevi periodi di tempo: anche in tali casi il cartellino va sempre timbrato, in entrata ed in uscita.
La sentenza emessa dalla Corte riguarda il caso di un dipendente in servizio presso l’Agenzia delle Entrate, licenziato per essersi allontanato dal posto di lavoro, per ben due volte, senza effettuare la timbratura. A seguito di ciò al dipendente era stata contestata la “falsa attestazione della presenza in servizio”.
Il licenziamento è stato ritenuto legittimo, sia in primo che in secondo grado di giudizio. Inutili dunque le giustificazioni addotte dal dipendente secondo cui l’assenza sarebbe dipesa dalla necessità di assumere farmaci in presenza di una crisi ipoglicemica.
Alfredo Magnifico
Legittimo il licenziamento se non si timbra il cartellino
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