Alla ribalta della cronaca finiscono di frequente notizie relative a persone che hanno esploso colpi d’arma da fuoco nei confronti del ladro/rapinatore di turno, introdottosi in casa, e hanno invocato (giustamente o ingiustamente) la legittima difesa.
Ciò detto è utile capire quali siano i casi e il limite entro i quali si può invocare questa scriminante.
La ratio del nostro Ordinamento è basata sul divieto, da parte del cittadino, di agìre direttamente per farsi giustizia; solo in casi determinati la giustizia “fai da te” può essere consentita.
L’art. 52 del codice penale, nella parte iniziale, sancisce la non punibilità di chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Già sulla scorta di questa definizione è possibile estrapolare i limiti dell’autotutela che l’ordinamento italiano concede al cittadino (legittima difesa).
Non basta la semplice aggressione per giustificare la reazione della vittima, ma la stessa deve:
-in primis derivare da un pericolo imminente (restando escluse, ad esempio, le ipotesi in cui la vittima potrebbe darsi alla fuga);
-essere la difesa necessaria, ossia essere l’unico modo per difendersi in quel momento;
-derivare dall’impossibilità di rivolgersi all’Autorità (deve essere cioè una situazione imprevedibile, che non conceda alternative).
La reazione della vittima, inoltre, può dirsi giustificata quando risulti essere proporzionata all’offesa, altrimenti si incorre nel rischio di ricadere nell’ipotesi di cui all’art. 55 c. p., ossia nell’“eccesso colposo”. Quest’ultimo viene consumato quando la reazione di difesa risulti eccessiva rispetto all’offesa (quindi viene meno il requisito della proporzionalità).
Fatto questo preambolo sull’istituto, ci si può concentrare sul caso della legittima difesa all’interno della propria abitazione, dove i limiti dell’autotutela sono stati resi più flessibili a partire dal 2006 (vd. legge 13 febbraio 2006, n. 59).
In particolare, il requisito della proporzionalità, in questi casi si ritiene presunto.
Precisa la norma che il rapporto di proporzione è presunto (non va quindi dimostrato) se taluno legittimamente presente nel proprio domicilio usi un’arma legalmente detenuta o altro mezzo idoneo, al fine di difendere:
-la propria o la altrui incolumità;
-i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
Questa regola si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
In parole povere se un ladro, uno sconosciuto o un malintenzionato si introduce nell’abitazione o nel domicilio della vittima, quest’ultima può difendersi adottando tutti i mezzi idonei a tutelare la propria incolumità.
Ciò detto occorre fare una precisazione importante, altrimenti si corre il rischio di equivocare la norma.
Mentre il requisito della proporzionalità, come detto, è presunto, gli altri requisiti richiesti dalla norma devono sempre sussistere ed essere dimostrati dalla vittima di aggressione.
La Suprema Corte di Cassazione, difatti, da ultimo ha chiarito che in tema di legittima difesa nel proprio domicilio (quando vi sia l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio), la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa lascia inalterata la necessaria sussistenza dei presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come unico mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.
Un esempio chiarificatore è quello di colui che esplode un colpo di pistola dalla finestra dell’abitazione, uccidendo il ladro in precedenza introdottosi in casa, allorquando però questi si stava già dando alla fuga.
In questo caso la scriminante della legittima difesa non potrà essere invocata e la vittima risponderebbe penalmente e personalmente della condotta ultronea, ritenuta illecita.
Avv. Silvio Tolesino
Legittima difesa in abitazione: quando e come si può reagire al ladro
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