Spesso le sanzioni penali sulla sicurezza sul lavoro prevedono un’ammenda con un valore minimo e uno massimo, non spetta all’ispettore decidere la cifra minima o massima prevista, ma ci sono valori pre determinati che servono a calcolare la sanzione esatta.
Al termine di un sopralluogo o ispezione che può avvenire prima o dopo un infortunio, l’organo ispettivo rilascia un verbale contenente delle prescrizioni (ad esempio effettuare un determinato corso di formazione), il datore di lavoro deve adempiere entro la data stabilita dall’ispettore.
Entro 60 giorni dal termine indicato, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata, pertanto se il datore di lavoro ha adempiuto alla prescrizione, l’organo di vigilanza dà al datore di lavoro la possibilità di pagare, entro 30 giorni, una oblazione amministrativa pari ad ¼ della massima ammenda prevista per la contravvenzione commessa.
Entro 120 giorni dal termine entro cui doveva essere adempiuta la prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero l’adempimento della prescrizione e il pagamento dell’oblazione, il pubblico ministero archivia il procedimento penale, così la sanzione penale si trasforma in sanzione amministrativa, mentre se il datore di lavoro non ha adempiuto alla prescrizione, o non ha effettuato il pagamento nei termini previsti (i 30 giorni), il Pubblico ministero continua il procedimento penale.
Per determinare l’ammontare della sanzione, tra il valore minimo e massimo previsto per quel reato, il giudice tiene conto di diversi criteri; la gravità del reato, la capacità di delinquere del soggetto, le condizioni economiche del reo, può anche decidere di aumentare o diminuire l’ammenda: aumentarla fino al triplo quando, per le condizioni economiche del reo, ritiene che la misura massima stabilita dalla legge sia inefficace; diminuirla fino ad un terzo quando, sempre per le condizioni economiche del reo, ritiene che la misura minima stabilita dalla legge sia eccessivamente gravosa.
Oltre alle sanzioni penali ci sono la sospensione dell’attività imprenditoriale dell’unità produttiva oppure dei, soli, lavoratori interessati.
Se la sospensione riguarda l’unità produttiva o l’intera azienda per tutto il periodo della sospensione l’azienda non può più contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Durante il periodo di sospensione, sia che riguardi l’intera azienda, l’intera unità produttiva o singoli lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere al pagamento degli stipendi del proprio personale.
Per riprendere l’attività occorre sanare la posizione, e pagare una somma aggiuntiva a carico dell’azienda, non del datore di lavoro, che raddoppia se è già stata destinataria di un provvedimento di sospensione negli ultimi 5 anni.
Se in azienda non tutti hanno fatto i corsi di formazione, il corso carrelli elevatori per chi guida il muletto, o il corso preposti da parte dei responsabili di reparto, le sanzioni previste sono molto alte.
Se l’azienda non ha un RSPP esterno, o se il datore di lavoro si è autonominato RSPP ma non ha ancora seguito il corso, sono previste diverse sanzioni:
· penale a carico del datore di lavoro che consiste in un’ammenda da 3.559,60€ a 9.112,57€
· la sospensione dell’attività aziendale (ovvero la chiusura temporanea dell’azienda) in attesa che la situazione sia risolta
· amministrativa di 3.000€ che l’azienda deve versare per poter revocare il provvedimento di sospensione
· se l’azienda opera in cantieri sono sottratti 3 crediti dalla patente a crediti
Se l’attestato RSPP è scaduto, a carico del datore di lavoro è prevista la sanzione penale e la sottrazione dei crediti dalla patente, se l’azienda opera in cantieri.
Se i lavoratori, i dirigenti o i preposti non hanno seguito il corso sulla sicurezza, o è scaduto, le sanzioni sono diverse:
· penale a carico del datore di lavoro che consiste in un’ammenda da 1.708,61€ a 7.403,96€. Se le persone interessate sono più di 5, la sanzione raddoppia. Se le persone interessate sono più di 10, la sanzione triplica
· sospensione dell’attività dei lavoratori, dirigenti o preposti interessati (ovvero non possono più lavorare) in attesa che la situazione sia risolta
· amministrativa di 300€ a persona che l’azienda deve versare per poter revocare il provvedimento di sospensione
· se opera in cantieri sono sottratti 2 crediti dalla patente a crediti
La sospensione dell’attività e la sottrazione dei crediti sono possibili solo nel caso manchi l’attestato del corso, o una prova che è stato fatto o verificato in azienda l’addestramento.
La legge non dice entro quanto tempo l’RLS deve seguire il corso, ma un ispettore potrebbe considerare il tempo trascorso come eccessivo, in tal caso per il datore di lavoro è prevista una sanzione penale: un’ammenda da 1.708,61€ a 7.403,96€, idem per il mancato aggiornamento dell’RLS.
Se un addetto antincendio, o un addetto al primo soccorso, non ha seguito il corso, o è scaduto, la nomina di quella persona come addetto non è valida.
Nel caso non sia presente alcun addetto antincendio, o al primo soccorso, per il datore di lavoro è prevista una sanzione penale: un’ammenda da 1.708,61€ a 7.403,96€.
Se chi utilizza piattaforme elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, motoseghe, carriponte, imbragature di sicurezza, oppure lavora in spazi confinati, non ha seguito il corso previsto, oppure è scaduto, per il datore di lavoro è prevista una sanzione penale: un’ammenda da 3.559,60€ a 9.112,57€. Se alcuni lavoratori operano in spazi confinati di cantiere senza la dovuta formazione, è sottratto 1 credito dalla patente a crediti.
Se chi posiziona segnaletica stradale non ha seguito il corso previsto, oppure è scaduto, compresi i loro preposti, per il datore di lavoro è prevista una sanzione penale: un’ammenda da 1.067,88€ a 5.695,36€.
Alfredo Magnifico