La circolare Inail sul”Rispetto delle misure di contenimento infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2 chiarisce che non esiste alcuna automatica correlazione tra il riconoscimento dell’infortunio e l’accertamento di una responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
Se un datore di lavoro applica i protocolli di sicurezza e le linee guida governative e regionali non è responsabile dell’eventuale contagio da Covid-19 di un dipendente.
II ministro del Lavoro Nunzia Catalfo assicura che il dl Cura Italia (articolo 42 co.2) non aggrava le responsabilità dei datori in caso di contagio, anzi prevede l’esclusione di oneri a carico delle imprese in termini di aumento dei premi assicurativi, e annuncia che è allo studio una norma per chiarire le responsabilità in caso di contagio mentre si sta lavorando.Tra i punti principali della circolare Inail:
No correlazione automatica tra riconoscimento infortunio e responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del dl 16 maggio 2020, n.33.
L’infezione da Sars-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.
Le patologie infettive (sia Covid-19, sia altre ad es.epatite, brucellosi, Aids e tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.
Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.
L’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico.
La norma del Cura Italia dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copra anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.
L’attivazione dell’azione di regresso da parte dell’Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione da SarsCov-2. In assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.
Al fine di superare ogni perplessità e conferire piena certezza al quadro giuridico, la ministra comunica che è in fase di valutazione e studio un eventuale provvedimento normativo volto a chiarire che il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida di cui decreto-legge n. 33 del 2020 o nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nonché l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste costituiscono presunzione semplice dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 2087 del Codice civile ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19.
Alfredo Magnifico