Una sentenza della Cassazione, la numero 18678 del 2014, ha segnato una pronuncia storica nel panorama del diritto del lavoro.
Il licenziamento, istituto giuridico previsto dal diritto del lavoro, si differenzia dalle dimissioni: con queste ultime si parla di un recesso unilaterale da parte del lavoratore, che decide di non prestare più servizio presso la determinata azienda o società, con il licenziamento la decisione è del datore di lavoro.
Il diritto del lavoro, al fine di tutelare il lavoratore, prevede numerose regole, nate per evitare che il licenziamento sia illegittimo e che danneggi in maniera evidente la persona licenziata.
L’ordinamento giuridico italiano, distingue il licenziamento individuale dal licenziamento collettivo: il primo riguarda una sola persona, mentre l’altro riguarda il licenziamento di più lavoratori per lo stesso motivo, inoltre, i licenziamenti si possono distinguere anche per il motivo che li determina, ci sono; il licenziamento disciplinare, il licenziamento per giusta causa, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giustificato motivo oggettivo.
Le motivazioni devono essere esplicitate dal datore di lavoro, e i dipendenti possono impugnarlo, qualora lo ritengano sbagliato.
La disciplina delle assenze per malattia contemplata dall’articolo 2110 del codice civile, prevede un periodo in cui vige il diritto alla conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto) e l’impossibilità di licenziare in ragione della malattia, lo stabilisce attraverso il richiamo alle disposizioni contenute nei contratti collettivi, che fissano il tetto massimo di assenze,oltre tale limite il lavoratore è immediatamente licenziabile, senza che il datore di lavoro debba fornire alcuna ulteriore ragione o prova: è sufficiente elencare nella lettera di licenziamento i giorni di assenza e la durata complessiva della stessa.
La sentenza della Corte di Cassazione ha determinato, tra i vari motivi per i quali è possibile licenziare una persona, anche quello delle assenze strategiche, ritenendo legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore che risulti assente in modo strategico, agganciando il giorno di malattia a eventi festivi, anche se il numero di assenze non supera il periodo di “comporto“.
Si parla di assenze strategiche quando il comportamento del lavoratore è reiterato o è palesemente sbagliato, se capita diverse volte che un lavoratore si assenti per malattia proprio in occasione dei weekend, o per fare un ponte lungo, e che questa comunicazione avvenga proprio poche ore prima di prendere il servizio in quel determinato giorno, allora l’assenza può essere definita strategica.
Le ripetute assenze strategiche, collegate a giorni in rosso sul calendario, secondo la Cassazione producevano: «una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile da parte della società, risultando la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo, e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale».
Questi comportamenti, per la Corte di Cassazione, ledono la fiducia tra lavoratore e datore di lavoro, e, quindi, giustificano un licenziamento in tronco e non si può usufruire dei permessi o delle malattie per un motivo personale, e, qualora si facesse, si potrebbe essere licenziati per giusta causa.
Alfredo Magnifico