Il nostro Ordinamento prevede, dopo la proposizione di un atto di querela, la facoltà in capo alla persona offesa di rimetterla, in ogni stato e grado, liberando in tal caso il querelato dal peso di un gravoso procedimento penale a suo carico.
Naturalmente spetterà alle parti, anche nelle more del processo, valutare le modalità e le condizioni sulla scorta delle quali estinguere il procedimento, ma resterà sempre in capo alla persona offesa il potere di decidere sulla remissione (rifiutando anche un’eventuale offerta risarcitoria).
Il querelante, conscio di questa facoltà, ha spesso escluso l’opzione della remissione al sol fine di vincolare il reo alle lungaggini, alle spese e al peso di un processo penale a suo carico.
La recentissima riforma Orlando, approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017, ha modificato questo vincolo proponendo l’introduzione di una nuova causa di estinzione del reato, ossia la riparazione del danno cagionato.
E’ stato difatti introdotto nel nostro Ordinamento l’art. 162-ter c. p., che prevede l’estinzione del reato per condotte riparatorie e statuisce che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiari estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente […] il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
L’elemento forte di novità poggia sulla prevalenza della proposta risolutiva formulata dal reo rispetto alla volontà del querelante dissenziente di non rimettere la querela, poiché quest’ultimo sarà vincolato all’offerta reale di pagamento avanzata dalla controparte.
Prevede infatti la norma che il risarcimento del danno possa essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale di pagamento formulata dall’imputato, anche se non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
L’imputato, ove risulti indigente, può anche beneficiare di una proroga e di una rateizzazione; se infatti dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
Il Giudice, in tal caso, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa una successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
In conclusione, atteso che la commissione di un reato (procedibile a querela) provoca inevitabilmente un danno in capo alla vittima, da oggi l’imputato avrà la possibilità di riparare questo danno e chiedere, anche in tempi brevi, la definizione del procedimento e l’estinzione del reato, che dovrà essere dichiarata dal Giudice all’esito positivo delle condotte riparatorie.
Avv. Silvio Tolesino