Con la sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013 la Corte di Cassazione dichiara che è illegittimo il licenziamento del lavoratore assente per malattia, provocata dall’azione di Mobbing e che abbia superato il periodo di comporto quando venga accertato, come nel caso di specie, che le assenze per malattia siano conseguenza dell’ambiente lavorativo e della condotta aziendale posta in essere nei suoi confronti, in particolare con le numerose sanzioni disciplinari spropositate poi accertate come illegittime da richiami ingiustificati e da visite fiscali a raffica, da ciò derivando la loro non computabilità ai fini del calcolo del periodo di comporto.
La Suprema Corte respinge il ricorso con il quale la società, proprietaria di un supermercato, chiedeva il licenziamento del dipendente, sostenendo che le continue assenze giustificavano la perdita del posto.
Viene così confermato quanto stabilito dal Tribunale, sulla scorta dell’istruttoria espletata, e poi dalla Corte d’appello, che le assenze per malattia erano imputabili alla responsabilità del datore di lavoro e di conseguenza irrilevanti ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Alfredo Magnifico