Jobs Act: arriva il contratto a Tutela Crescente e sparisce il Contratto a Progetto

Il Consiglio dei Ministri il 24 dicembre ha approvato i primi due Decreti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ovvero della legge recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il primo decreto approvato in CdM, su proposta del Presidente, Matteo Renzi e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, riguarda la delega al Governo in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.Con questo Decreto si da quindi l’addio all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il contratto a tutele crescenti entrerà a regime in Italia probabilmente entro giugno del 2015, per cui  le aziende che assumono un nuovo dipendente a tempo indeterminato, (senza inquadramenti precari o a termine) saranno soggette a una disciplina diversa da quella prevista invece per i contratti già in essere, stipulati fino alla fine di quest’anno (e che,  conservano le regole attualmente in vigore) .
Questo nuovo contratto di lavoro unico, sarà riservato solo ai lavoratori neoassunti che verranno contrattualizzati a seguito della Riforma del Lavoro 2014, sostituirà tutte le forme di contratto di lavoro attualmente vigenti, per cui un’azienda che vorrà assumere dovrà farlo utilizzando o il contratto a tutele crescenti oppure a tempo determinato. In questa prospettiva, i lavoratori nel 2015 saranno solo dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, oppure con partita IVA  svolgeranno la propria attività autonomamente. Durante questo periodo, il giovane contrattualizzato con questo tipo di contratto, può essere licenziato liberamente dall’azienda a patto però che non lo faccia per motivi discriminatori di fede religiosa, razziale o politica, perché in questo caso il lavoratore avrebbe diritto al reintegro sul posto di lavoro con la tutela dall’articolo 18, almeno per quanto riguarda il “licenziamento”.

Il licenziamento senza motivo del dipendente con contratto a tutele crescenti, è  possibile dietro il pagamento da parte dell’azienda di un’indennità crescente in funzione agli anni di servizio, che dovrebbe essere da 1 a 3 stipendi per ogni anno di lavoro oltre al riconoscimento da parte dello Stato dell’indennità di disoccupazione ASpI.

 Di seguito cerchiamo di dare qualche dettaglio:
– Licenziamenti individuali: si esclude nei casi di licenziamenti economici la possibilità del reintegro del lavoratore, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio. La riassunzione scatta anche quando il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivi legati all’inidoneità fisica o psichica del lavoratore. Nel caso in cui il giudice preveda il reintegro del lavoratore, non ci sarà così la possibilità, per le imprese, di evitare la riassunzione pagando un maxi-indennizzo.
– Risarcimento del danno. E’ previsto che il giudice condanni il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Per le imprese fino a 15 dipendenti l’indennizzo è dimezzato e non può in ogni caso superare il tetto delle sei mensilità.
– Licenziamenti collettivi:. La disciplina del Jobs act si estende anche ai casi di crisi aziendali prevedendo che per i licenziamenti collettivi intimati in forma orale è previsto il reintegro, per quelli che presentano un vizio di procedura o di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da mettere in uscita scatta l’indennizzo sulla base di due mensilità per anno, con un minimo di 4 mensilità.
– contratto di ricollocazione: viene istituito un Fondo per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria per cui, il lavoratore licenziato illegittimamente avrà diritto di ricevere un voucher, che presentato a un agenzia per il lavoro porterà alla sottoscrizione di un contratto di ricollocazione.

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