Inps/Congedo parentale: elevazione limiti temporali di fruibilità

Il 25 giugno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 80 che apporta modifiche all’art. 32 T.U. maternità/paternità del decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di congedo parentale.La riforma ha elevato i limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed i limiti temporali di indennizzo, a prescindere dalle condizioni di reddito, da 3 a 6 anni. Le estensioni sono limitate ai periodi di congedo parentale che decorrono dal 25 giugno e fino al 31 dicembre 2015.
Per la presentazione della domanda, relativa ai figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per i minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia, solo per il mese di luglio, l’istanza è consentita solo in modalità cartacea.

Per approfondimenti:
Messaggio 4576 del 6 luglio 2015
Circolare 139 del 17/07/2015

 

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