La circolare 69 del 28 aprile 2016 detta le indicazioni operative per l’applicazione delle novità in materia di congedo di maternità, introdotte dal decreto legislativo n. 80/2015 a carattere sperimentale ma che trovano applicazione anche per gli anni successivi al 2015.
In particolare, una novità riguarda la durata del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata, in caso di parti fortemente prematuri, che cioè si verificano prima dei due mesi antecedenti alla data presunta del parto. In tale ipotesi, il congedo di maternità si calcola aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto e quella presunta del parto, superando la durata dei cinque mesi prevista precedentemente. Gli ulteriori periodi influiscono anche sulla durata del congedo di paternità.
Ulteriori disposizioni regolano il rinvio e la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato. Il decreto legislativo 80/2015 ha ampliato l’ambito di applicazione di tale facoltà, che la lavoratrice può esercitare a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, o del minore adottato o affidato, sempreché le sue condizioni di salute siano compatibili con la ripresa del lavoro. Sono fornite istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici per dipendenti privati e pubblici e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione. E’ confermato infine il diritto, della lavoratrice licenziata per colpa grave, a conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.
Istruzioni operative: circolare n. 69 del 28 aprile 2016