E’ arrivata la data ufficiale. Dal 4 maggio 2017 sarà possibile presentare domanda sul sito dell’Inps per ricevere il contributo di 800 euro per il bonus mamma domani 2017, o premio natalità. Questo bonus è rivolto a chi sarà mamma nel 2017. E’ di 800 euro, viene corrisposto a domanda della futura madre. Da premettere che questo premio di 800 euro non va confuso con il bonus bebè, in quanto si tratta di un nuovo aiuto alla famiglia introdotto solo nel 2017.
Inoltre a differenza del bonus bebè, il bonus mamma domani 2017 di 800 euro, viene erogato a richiesta del genitore in un’unica soluzione e senza tener conto dei limiti di reddito ISEE imposti per il bonus bebè.
Dalla circolare Inps del 16 marzo i dettagli sui requisiti per accedere al bonus.
– Residenza in Italia;
– cittadinanza italiana o comunitaria;
– le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
– per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).
Presentazione della domanda
Il premio è corrisposto direttamente dall’Inps che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
– compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
– nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
– adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
– affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.
Circolare Inps 16 marzo