La suprema Corte di Cassazione sezione 4 Penale, con la sentenza del 28 marzo 2019, n. 13583 ha affrontato il quesito sull’Utilizzo del carrello da parte di soggetti terzi non autorizzati e se è possibile escludere la posizione di garanzia in virtù della estraneità dell’infortunato alla organizzazione lavorativa.
Nel caso esaminato all’imputato è stato contestato, in via generica, di avere omesso di adottare misure atte a scongiurare un utilizzo improprio, perché effettuato da soggetti non qualificati, dei carrelli elevatori e di vigilare affinché ciò non avvenisse, inoltre di avere violato,anche, le regole che impongono l’adozione di particolari cautele nell’uso delle attrezzature da lavoro e apposita segnaletica nei luoghi in cui detti mezzi vengono impiegati.
Si tratta di comprendere se tali obblighi fossero diretti alla salvaguardia della sicurezza del solo personale autorizzato all’uso di quelle attrezzature all’interno dello stabilimento o se si riferiscono anche alla sicurezza di tutti coloro che si trovano impegnati in attività lavorativa, ancorché terzi estranei all’organizzazione.
In linea generale, questa sezione ha già definitivamente chiarito che il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l’insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali (cfr. sez. 4 n. 38991 del 10/06/2010).
La configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, acclarato che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l’attività lavorativa venga prestata solo per amicizia, riconoscenza o in situazione diversa dalla prestazione di lavoro subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di “lavoro” (cfr. sez. 4 n. 7730 del 16/01/2008).
Sulla stregua di tali consolidati principi, tenuto conto che la corte d’appello si è limitata ad affermare l’insussistenza dell’aggravante contestata, escludendo inoltre la posizione di garanzia dell’imputato solo in virtù della estraneità dell’infortunato all’organizzazione lavorativa facente capo al primo, la sentenza impugnata viene rinviata per nuovo esame alla corte di appello di Napoli, cui demanda anche la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità.
Alfredo Magnifico