Con una interessante sentenza, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha espresso un importante principio in tema di repressione della condotta antisindacale, affermando che deve essere considerato come antisindacale il comportamento tenuto dal datore di lavoro per avere comunicato il luogo messo a disposizione per l’assemblea sindacale con un preavviso di soli due giorni, peraltro coincidenti con il fine settimana. Tale comportamento può riscontrarsi anche nel caso di condotte tendenti a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale, come si verifica in tale ipotesi.Con ricorso proposto ex art. 28 Stat. Lav. l’o.s. chiedeva che fosse dichiarata antisindacale la condotta tenuta dalla Società e consistita nell’avere messo a disposizione delle assemblee sindacali locali inidonei, in ragione della loro distanza dal luogo di lavoro.Tale sentenza, impugnata dalla società veniva riformata in parte dalla Corte di appello, che riconosceva il carattere antisindacale limitatamente alla comunicazione del luogo dell’assemblea da tenersi in data 20.11.2006.Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di appello, nel merito, osservava che, a norma dell’art. 20 L. 300/70, l’azienda è tenuta a consentire lo svolgimento di assemblee fuori dell’orario di lavoro o durante l’orario nei limiti di dieci ore annue, alle condizioni indicate dalla norma; che tale norma era stata generalmente interpretata nel senso che l’azienda non è tenuta a fornire, per lo svolgimento dell’assemblea, locali diversi da quelli in cui si svolge l’attività aziendale; che tuttavia, nella specie, era stata proprio l’azienda a decidere di fornire una sede esterna, giustificando la sua scelta con l’elevato numero di lavoratori interessati all’assemblea e non esistendo sul luogo di lavoro locali idonei; che l’organizzazione sindacale aveva contestato genericamente tale assunto, non indicando neppure quale potesse essere un locale idoneo o uno esterno più vicino; che pertanto non poteva ritenersi antisindacale il comportamento tenuto dalla società consistito nell’avere procurato un luogo astrattamente idoneo se pure ad una certa distanza dal luogo di lavoro. Riteneva la Corte di appello, tuttavia, quanto all’assemblea del 20 novembre 2006, che era censurabile lo scarsissimo preavviso dato. Né poteva applicarsi in modo speculare la previsione del contratto collettivo che prevede analogo termine per il preavviso dell’assemblea da parte dell’associazione sindacale all’azienda, atteso che, mentre il datore di lavoro una volta avvisato non ha adempimenti ulteriori se non quello di mettere a disposizione un locale aziendale per l’assemblea, l’associazione sindacale invece deve pubblicizzare l’assemblea tra i lavoratori; i due giorni, sufficienti nel primo caso, non sono sufficienti nell’altro caso. La Cassazione ha respinto il ricorso, della società affermando un principio di diritto non presente nella giurisprudenza della Corte, e che per la sua importanza dev’essere evidenziato. Sul punto osservano gli Ermellini la condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) può riscontrarsi anche nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale. Nella specie, la Corte di appello aveva ben evidenziato come la ristrettezza dei tempi con i quali l’Azienda aveva comunicato la sede esterna per lo svolgimento dell’assemblea era idonea a costituire causa di oggettivo impedimento per il sindacato che non era stato posto in grado di pubblicizzare l’assemblea tra i lavoratori. Secondo la Suprema Corte in tema di repressione della condotta antisindacale, “deve essere considerato come antisindacale il comportamento tenuto dal datore di lavoro per avere comunicato il luogo messo a disposizione per l’assemblea sindacale con un preavviso di soli due giorni, peraltro coincidenti con il fine settimana”. Detto comportamento, infatti, può riscontrarsi anche nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale, come si verifica in tale ipotesi.
Alfredo Magnifico
Indicazione del luogo per l’assemblea con preavviso troppo breve: è comportamento antisindacale
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