E’ stato pubblicato il messaggio n. 7037 contenente precisazioni sulla abrogazione dal 24 settembre 2015 della indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi, di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92, articolo 3, comma 17. L’Istituto, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile, procederà ad indennizzare i periodi di sospensione del 2015, autorizzati dagli Enti Bilaterali, indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.
Messaggio n. 7037 :
In seguito all’abrogazione dell’ articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92, l’Istituto ha emanato, in data 30 settembre 2015, il messaggio n. 6024, con il quale, su parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state comunicate le istruzioni conseguenti all’abrogazione della norma in argomento.
In data 20 ottobre 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’allegata circolare n. 27, ha reso noto di poter prendere in considerazione un’interpretazione più estensiva della norma di abrogazione ponendo in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano però previsto l’inizio delle sospensioni entro il 23 settembre 2015 – giorno precedente l’abrogazione della norma – e le cui istanze siano state presentate entro il 12 ottobre 2015, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015.
Pertanto, ad integrazione di quanto previsto nel messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, si precisa quanto segue:
Nel limite delle risorse disponibili, l’Istituto procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015– sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.
Per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma, limitando quindi l’indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015) la Direzione centrale dell’Istituto chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, sempre tramite PEC, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l’indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da consentire all’Istituto di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell’istanza.