Dal 1 gennaio è cambiata la disciplina per l’accesso all’indennità mensile di disoccupazione, ancora una volta, la mossa del governo taglia le gambe a chi ha l’abitudine di dimettersi per trovare nuove occupazioni di breve durata al fine di ottenere la Naspi.
Le novità introdotte da Manovra e Collegato lavoro, relative alla Naspi, portano una serie di strette che penalizzano chi perde il lavoro con il rischio di dover rinunciare all’assegno di disoccupazione
Il rischio è che a perdere la Naspi è anche chi in precedenza si era licenziato in buona fede.
Brutte notizie anche per i lavoratori rimpatriati e i frontalieri, che perderanno il sussidio.
Sempre a partire dal 1 marzo 2025 alle richieste di Naspi presentate dai lavoratori in malattia, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, bisognerà allegare una certificazione medica che attesti il riacquisto della capacità lavorativa.
Dal 1 gennaio la disciplina che regola la Naspi cambia per chi ha presentato dimissioni volontarie da un’impresa e ha trovato un nuovo lavoro, in caso di licenziamento dalla nuova occupazione, il lavoratore può ottenere la Naspi solo ed esclusivamente se è coperto da almeno 13 settimane di contribuzione dal nuovo impiego, in caso contrario, il diritto all’indennità di disoccupazione può considerarsi persa.
La norma va a danneggiare, in particolare, chi si sia dimesso perché ha trovato un posto di lavoro migliore, ma poi viene presto licenziato.
Con le nuove regole stabilite dal governo, per ottenere la Naspi bisogna:
1. essere stati licenziati o essersi dimessi per giusta causa;
2. avere lavorato nei 4 anni precedenti;
3. aver maturato almeno 13 settimane di contributi presso l’ultimo datore di lavoro.
La Manovra 2025 nega la Naspi ai lavoratori rimpatriati e ai frontalieri, la legge 402/1975 aveva stabilito che in caso di disoccupazione post licenziamento o dovuta a mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale, da parte di un datore di lavoro all’estero, i lavoratori italiani rimpatriati, così come i frontalieri, avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione, l’unico vincolo richiesto era quello di fare ritorno entro 180 giorni, dal 2025 tale diritto è venuto meno.
Da marzo alla richiesta, di Nasp,i del lavoratore in malattia, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, va allegata la certificazione medica attestante il riacquisto della capacità lavorativa; se l’ex lavoratore è rimasto vittima di un evento coperto dall’Inail, alla richiesta di Naspi bisognerà allegare il certificato rilasciato dall’ente.
L’Inps con la circolare n. 4468/2024, chiarisce che la domanda va presentata tramite il modello Naspi-Com, esclusivamente via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, lo scopo è quello di far diventare “ancora più celeri i tempi di liquidazione” delle istanze.
Dal 12 gennaio 2025 è entrato in vigore il cosiddetto Collegato lavoro, che introduce novità per quanto riguarda i contratti,(le cosiddette dimissioni in bianco, argomento già trattato) prevede che dopo 15 giorni di assenza ingiustificata, o il termine massimo stabilito dal contratto collettivo, il datore di lavoro può segnalare la cosa all’Ispettorato del lavoro, se gli ispettori accertano l’assenza ingiustificata del lavoratore, e il datore procede al licenziamento, il rapporto professionale si intende risolto per volontà del lavoratore, che perde ogni diritto alla Naspi.
Alfredo Magnifico