Con la sentenza n. 23068 del 10 ottobre 2013 la Corte di Cassazione dichiara illegittimo il licenziamento del lavoratore se la patologia non è particolarmente invalidante e compatibile con le mansioni assegnategli, una volta adottate le cautele di legge in grado di ridurre i rischi per la salute, anche quando il medico, dell’azienda,competente si sia espresso sulla inidoneità del dipendente. La Corte respinge così il ricorso della società datrice di lavoro, ritenendo che nella fattispecie la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in merito alla idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni lavorative facendo leva proprio sul parere tecnico del consulente d’ufficio e condividendone le conclusioni.
Viene ribadito nella sentenza che: “nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile,…”atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia,nell’affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantire l’imparzialità non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice.
Alfredo Magnifico