Con la circolare n.23/E del 10 giugno, l’Agenzia delle Entrate fornisce una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso, radicalmente rinnovato dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento. Grazie alle nuove regole, il Fisco punta a ridurre le liti e a premiare i contribuenti più tempestivi nell’autocorrezione, graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. Il documento di prassi illustra inoltre come individuare il momento a partire dal quale vanno calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti e violazioni commesse con la dichiarazione.
Prima si regolarizza, più si riducono le sanzioni
In seguito all’approvazione della legge di stabilità 2015, a partire dal primo gennaio i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività dell’autocorrezione. Infatti, con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a un quinto del minimo.
Quando è possibile regolarizzare
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) o l’esito del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).
Il Fisco cambia verso a partire dal ravvedimento – In pratica, con il nuovo ravvedimento le sanzioni possono ridursi fino a un decimo nei casi seguenti:
– Mancato pagamento del tributo o di un acconto Entro il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione sanzione ridotta 1/10 del minimo
-Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore sanione ridotta 1/9 del minimo
-Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore 1/8 del minimo
-Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore 1/7 del minimo
-Regolarizzazione di errori e omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore 1/6 del minimo
-Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale) 1/5 del minimo
-Omissione della presentazione della dichiarazione Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni o, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni 1/10 del minimo
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