Con l’ordinanza n. 582 del 08.01.2024, la Cassazione afferma che il periodo di comporto, ai fini dell’art. 2110 c.c., deve essere interrotto per effetto della richiesta del lavoratore di godere del periodo di ferie, che il datore deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente.
Il lavoratore impugna il licenziamento irrogato per il superamento del periodo di comporto, deducendo che erano stati, erroneamente, computati cinque giorni di assenza riferibili a ferie.
La Corte d’Appello accoglie la domanda, sul presupposto che il dipendente, che aveva chiesto di poter beneficiare delle ferie dopo la scadenza della malattia, non era tenuto precisare la sua intenzione di interrompere il decorso del comporto.
La Cassazione, ha confermato la pronuncia di merito, rilevando che al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell’assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto.
Secondo i Giudici vige nel nostro ordinamento il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro, che rende possibile il mutamento del titolo dell’assenza stessa, ancorché in corso, in altro che presuppone una diversa giustificazione.
Secondo la sentenza, ove una richiesta di ferie sia stata avanzata e, pur parzialmente, accolta prima del superamento del periodo di comporto, il datore non può conteggiare i relativi giorni di assenza ai fini della conservazione del posto, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie e il rilevante e fondamentale interesse del dipendente a evitare, con la fruizione delle stesse o di riposi compensativi già maturati, la possibile perdita del posto di lavoro.
Con tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, avendo la stessa autorizzato le ferie in prosecuzione della malattia.
Alfredo Magnifico