La Corte di Cassazione,con la sentenza n. 2004 del 26 gennaio 2017, chiarisce i contenuti dell’art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 che contempla gli unici casi nei quali, in deroga al divieto generale, è consentito al datore di lavoro di procedere al licenziamento della lavoratrice madre nel periodo che va dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino.
L’inizio della gestazione si presume avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.
Prima di entrare nel merito,è opportuno ricordare che la lavoratrice che si trova in queste particolari condizioni è tutelata anche sotto l’aspetto delle dimissioni che, a pena di nullità ed entro termini perentori, vanno confermate avanti al funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.
La stessa tutela (entro un anno dalla nascita del bambino) viene riservata al padre che ha fruito, del congedo per paternità per una di quelle cause particolarmente forti che lo consentono; (morte della madre, gravi condizioni di salute della stessa che non consentono l’assistenza al neonato, allontanamento volontario dal nucleo familiare, affidamento giudiziale del bambino).
L’eventuale licenziamento intimato durante il periodo di tutela legale è nullo: la tutela è piena nei confronti di ogni datore di lavoro a prescindere dalle dimensioni occupazionali. La nullità comporta la reintegra nel posto di lavoro con il pagamento delle retribuzioni e della contribuzione per tutto il periodo in cui l’interessata è rimasta lontana dal posto di lavoro, con la possibilità per la stessa di non rientrare in servizio optando per il pagamento di ulteriori quindici mensilità.
Il licenziamento è previsto soltanto in casi eccezionali che l’art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 elenca puntualmente:colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di risoluzione del rapporto;cessazione dell’attività aziendale;ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o scadenza del termine nei rapporti di lavoro a tempo determinato;esito negativo della prova.
Alfredo Magnifico
Il licenziamento della lavoratrice madre, sentenza della Cassazione
Commenti Facebook