Il lavoro temporaneo è troppo poco temporaneo

Nel nostro ordinamento prevede che; il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro e che il rapporto di lavoro subordinato va direttamente imputato al soggetto che utilizza la prestazione traendone ogni beneficio e profitto, fa  eccezione la somministrazione di manodopera, che consente a un’impresa terza di “affittare” lavoratori assunti e retribuiti da una agenzia fornitrice per il tempo necessario a soddisfare le proprie esigenze produttive.

La Corte di giustizia, sul “Collegato lavoro” ha stabilito che le missioni di lavoratori interinali presso un’impresa terza non possono durare più di 24 mesi.

La domanda che ci si pone a livello europeo e nazionale, è per quanto tempo una impresa terza può utilizzare lavoratori che non assume senza garantire loro la stabilità del rapporto?

Una circolare del ministero del Lavoro  del 2018 rischia di generare confusione e contenziosi, poiché ha stabilito che non dovessero esservi limiti per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia interinale, mentre per quelli assunti a termine, l’utilizzo è stato limitato a un periodo massimo di 24 mesi, ma nel 2020 è stata introdotta un’eccezione anche a questo limite: un lavoratore assunto a termine dall’agenzia può essere utilizzato dalla stessa impresa con missioni successive per un periodo superiore a 24 mesi, anche non continuativi, qualora l’agenzia stessa abbia nel frattempo assunto la persona interessata a tempo indeterminato.

La Corte di giustizia, si è pronunciata, con due diverse sentenze sull’interpretazione della direttiva 2008/104/Ce (C-681/18 e C-232/20) ed ha ritenuto rilevante verificare se le missioni successive dello stesso lavoratore, tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conduce o no a una durata dell’attività più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come “lavoro temporaneo”: da questo esame, potrebbe evincersi un ricorso abusivo a missioni successive (art. 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104).

Le missioni assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, possono eludere l’essenza delle disposizioni della direttiva 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l’equilibrio voluto dall’ordinamento tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori.

La direttiva impone, agli stati membri, di adottare le misure necessarie per prevenire l’assegnazione di missioni successive, tramite agenzia, allo scopo di eludere la disciplina complessiva della materia, ciò comporta che gli stati membri devono adoperarsi affinché il lavoro tramite un’agenzia fornitrice di manodopera, presso la stessa impresa utilizzatrice, non diventi una situazione permanente per una persona.

La direttiva mira ad incoraggiare l’accesso dei lavoratori tramite agenzia a un impiego permanente presso l’impresa utilizzatrice (art. 6, paragrafi 1 e 2).

Il “Collegato lavoro” ha previsto che dal 12 gennaio 2025, data della sua entrata in vigore, le missioni di lavoratori interinali presso un’impresa terza non possono superare la durata di 24 mesi, in caso di superamento del limite si commette un abuso e il lavoratore somministrato può chiedere al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all’impresa utilizzatrice., con la disposizione si è affermato che le missioni si possono considerare temporanee soltanto se non durano più di 24 mesi.

L’effetto della riforma è chiaro: dare un valore alla stabilità del rapporto di lavoro, se un’impresa ha bisogno di un lavoratore per un periodo più lungo di 24 mesi lo deve assumere stabilmente e non prenderlo da un’agenzia di somministrazione.

La riforma, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ha  creato un certo scompiglio nel governo perché il 27 marzo 2025 è stata emanata una circolare ministeriale (n. 6/2025) che ha cercato di limitare la portata con l’introduzione di una norma transitoria.

Tra missioni cessate e missione in corso alla data del 12 gennaio 2025, la circolare dispone per le prime la sterilizzazione di tutte le missioni che un lavoratore ha svolto prima dell’entrata in vigore della legge per un periodo di trenta mesi, così che, il lavoratore potrà essere inviato in una o più missioni a termine, il cui inizio sia successivo al 12 gennaio 2025, per un periodo totale di 54 mesi senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato, invece per le missioni  in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, la circolare fa salvo i contratti già stipulati, i quali possono giungere a scadenza il 30 giugno 2025 pur superando il limite massimo di 24 mesi previsto dalla legge, perché le missioni che si collocano nell’arco temporale da gennaio a giugno 2025 sono scomputate dal calcolo dei 24 mesi complessivi.

La circolare introduce un regime transitorio, volto ad autorizzare il superamento della durata necessaria per definire il concetto di temporaneità delle missioni successive,tale interpretazione va in contrasto con quanto affermato dalla Corte di giustizia, che in caso di missioni successive della durata di 55 mesi (sentenza Daimler C-232/20) senza che fosse fornita alcuna spiegazione obiettiva del fatto che l’impresa utilizzatrice interessata facesse ricorso a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi.

I giudici italiani, contrariamente alla circolare  ministeriale, ritengono che 54 mesi di lavoro presso la stessa azienda sono un tempo non congruente con il requisito della temporaneità e dichiarano la somministrazione irregolare con conseguente possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore a partire dall’inizio del primo contratto illecito.

La circolare non ha fatto un buon servizio né alle imprese, né alle persone interessate, dal momento che le une e le altre hanno soprattutto bisogno di chiarezza e affidabilità sulla disciplina applicabile.

Alfredo Magnifico

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