Investire in ricerca conviene. Pronto il kit-Entrate con istruzioni, chiarimenti e linee guida su come applicare il “nuovo” credito d’imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015. Tra le novità illustrate dalla Circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate, spazio alla cumulabilità del credito d’imposta con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del dl 91/2014. Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: i costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l’intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.
La nuova versione del credito d’imposta, continua il documento di prassi, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti, il bonus è ora concesso in maniera automatica, a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate. Un’immediatezza che quindi esclude, al contrario del passato, il passaggio intermedio costituito dalla presentazione di un’apposita istanza per via telematica.
Come si calcola il “nuovo” credito d’imposta
Il credito è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro. La misura, cioè l’aliquota da applicare per il calcolo del bonus, varia a seconda della “tipologia” di spesa sostenuta. In particolare, le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione, e comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca extra-muros, beneficiano dell’aliquota del 50%, mentre quelle rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dai costi relativi a competenze tecniche e privative industriali, beneficiano
dell’aliquota del 25%.
Platea dei beneficiari: spazio anche agli enti non commerciali, alle reti d’imprese e ai consorzi
Il credito d’imposta è destinato alle imprese che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, investono in attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, spiega la circolare, anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, in caso esercitino un’attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo. Per finire, l’incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.
La documentazione da conservare per le imprese beneficiarie
Riguardo gli adempimenti documentali da rispettare, in caso di controlli successivi, è richiesta la predisposizione di un’apposita documentazione contabile con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti e con l’attestazione di regolarità formale. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.