Il dipendente può rifiutarsi di lavorare durante la festività infrasettimanale

La Corte di Cassazione con la sentenza 22481/2016 depositata il 4 novembre ribadisce l’interpretazione, molto rigorosa, delle norme che regolano il lavoro durante le festività (che ricomprende, capodanno, Epifania, 25 aprile, lunedì di Pasqua, Primo Maggio, il giorno di Ognissanti, 8 dicembre, Natale e Santo Stefano).Nel caso specifico, è nulla la norma del contratto collettivo nella parte in cui stabilisce che «nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo». Un contratto collettivo di lavoro non può prevedere l’obbligo di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali; durante queste giornate la prestazione può essere resa solo con il consenso del dipendente.
La questione, riguarda la possibilità di trattare il lavoro festivo allo stesso modo del riposo settimanale o domenicale,disciplinate molto diversamente. Per quanto riguarda il giorno di riposo settimanale, la legge consente al datore di lavoro di imporre la prestazione lavorativa, in presenza di alcune specifiche esigenze (legge 370 del 1934, come integrata dal decreto legislativo 66/2003, che ha reso flessibile il giorno di fruizione del riposo). Invece, per quanto riguarda i giorni di festività settimanale, la normativa vigente (legge 260 del 1949) non prevede alcuna facoltà di deroga, lasciando aperto il dubbio sulla possibilità di estendere, per analogia, il principio vigente per il lavoro domenicale. Alcuni contratti collettivi, assimilano le due situazioni e riconoscono, in entrambi i casi (giorno festivo o riposo settimanale), la facoltà del datore di lavoro di obbligare il dipendente a lavorare. Queste clausole contrattuali, ribadisce la corte di Cassazione, sono nulle, in quanto dispongono di un diritto che ha natura individuale e, come tale, non è rimesso alla disponibilità delle parti che stipulano accordi collettivi, ma può essere ceduto dal lavoratore solo sulla base di un accordo sottoscritto personalmente con l’azienda .Pertanto, la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali – riconosciuta da molte norme recenti, nell’ambito dei processi di liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali – non significa che l’attività lavorativa sia rimessa esclusivamente alla volontà del datore di lavoro, ma deve scaturire da un accordo tra le parti.
Alfredo Magnifico

Commenti Facebook