Il Ministero dei trasporti, con parere protocollato al numero 5932 in data 17 dicembre 2014, chiarisce che le violazioni al divieto di sosta possono dar luogo alla notifica differita del verbale di multa solo nel caso in cui l’operatore di polizia abbia accertato l’assenza del trasgressore. ” I sistemi di video sorveglianza non sono idonei a dimostrare l’effettiva assenza del trasgressore e, pertanto, non possono legittimare la contestazione non immediata dell’infrazione, che rimane compito dell’operatore di polizia. Secondo il Ministero l’utilizzo dei sistemi di ripresa video per il controllo della circolazione stradale è limitato e deve essere effettuato con particolare attenzione, soprattutto in ordine a quanto previsto dalle norme sulla privacy”.
In sintesi, secondo il Ministero, tra i casi esonerati dall’obbligo di contestazione immediata rientra quello della mancata presenza del trasgressore. Tipico del veicolo in divieto di sosta o parcheggiato abusivamente all’interno di una ZTL. La verifica della presenza del trasgressore, prosegue non puo’ essere chiaramente effettuata da un tradizionale sistema di videosorveglianza urbana. Serve la presenza sul posto dell’agente. Diversamente se la telecamera e’ posizionata a bordo del veicolo della polizia municipale il sistema di ripresa puo’ essere utilizzato come un taccuino elettronico che facilita l’acquisizione dei dati identificativi del veicolo rimanendo compito dello stesso operatore di garantire circa l’effettiva assenza del trasgressore (multe a strascico e divieto di sosta in doppia fila).