La Corte di Cassazione, con la sentenza del 1/08/2016 n.15995, ha escluso che i singoli lavoratori possano derogare i risposi settimanali e giornalieri previsti dal D.lgs. 66/2003 attraverso un comportamento costante e generalizzato idoneo ad integrare un uso aziendale, perché questo si configuri occorre che esso introduca un trattamento più favorevole ai dipendenti. Nel caso in esame all’azienda era stata contestata la violazione sistematica dell’obbligo di garantire ai dipendenti il riposo settimanale ogni sei giorni di lavoro.
Il datore di lavoro si era difeso affermando che la deroga alle disposizioni di legge e contrattuali trovava fondamento nell’autogestione attuata direttamente dai lavoratori dipendenti.
Questo comportamento per considerarsi lecito deve introdurre un trattamento più favorevole ai lavoratori, invece concretizza una diminuzione dei diritti dei lavoratori, derivante dalla reiterazione della violazione di legge.
Come già osservato in precedenza dalla Suprema Corte (sent. 10591/2004, 8342/2010 e 3296/2016), per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi (che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo) che comporti per i dipendenti l’attribuzione generalizzata di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
In ogni caso il potere di deroga è riconosciuto alle OO.SS., perché il legislatore riserva loro l’idoneità a tutelare e proteggere gli interessi e i diritti dei prestatori di lavoro, mentre tale idoneità è esclusa rispetto al singolo lavoratore, in considerazione della posizione di debolezza contrattuale in cui è posto nei confronti del datore di lavoro, con la conseguenza che la disciplina legale dell’orario di lavoro non può essere validamente derogata per effetto della rinuncia ai relativi diritti da parte del lavoratore.
Alfredo Magnifico
I riposi non possono essere derogati in autogestione dai lavoratori
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