Nel diritto penale sostanziale il dolo rappresenta, nella commissione del reato, la più grave forma di colpevolezza attribuibile ad un soggetto. L’articolo 43 c. p. definisce il delitto come: “doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”; da ciò si evince che la nozione di “dolo” poggia fondamentalmente su due pilastri, che sono la “rappresentazione” e la “volontà”. Mentre la rappresentazione consiste nella previsione del fatto che costituisce reato, la volontà si concretizza nel voler realizzare quel fatto criminoso oggetto della rappresentazione.
Ciò detto, può dirsi che il dolo non è un concetto isolato e sterile, ma può essere suddiviso in varie tipologie o, meglio, in diversi gradi d’intensità, i cui criteri di commisurazione sono la coscienza e la volontà impresse, da parte del soggetto agente, nella rappresentazione e nella volizione dell’evento criminoso.
Con riferimento alla “rappresentazione”, ad esempio, possono distinguersi tre tipologie di dolo:
-Il Dolo d’impeto: caratterizzato dall’agire impulsivo, spesso derivante da forti stati emotivi e passionali (si pensi al soggetto insultato da qualcuno che reagisce aggredendolo e percuotendolo);
-Il Dolo di proposito: caratterizzato da un agire più lento, meditato, ma sempre determinato dall’alterazione improvvisa dello stato umorale (ad esempio si pensi al soggetto che durante una manovra di parcheggio viene insultato da un altro conducente in cerca di posto e, deciso a vendicarsi, attende pazientemente il suo posteggio per aggredirlo e procurargli delle lesioni);
-Il Dolo di premeditazione: è l’ipotesi più grave di dolo e si verifica quando il reato viene pianificato nel tempo, programmato nella sua esecuzione.
Con riferimento alla “volizione”, invece, possono distinguersi i seguenti tipi di dolo:
-Dolo intenzionale (o di primo grado): che si verifica quando chi delinque agisca al fine specifico di realizzare il delitto (si pensi al sicario il cui fine è quello di uccidere la vittima indicata dal mandante);
-Dolo diretto: che si verifica quando l’evento criminoso non rappresenti il fine voluto dall’agente, ma quest’ultimo lo accetti come conseguenza certa o altamente probabile della propria azione (si pensi al rapinatore che, nella fuga, spari in direzione della folla al solo fine di dileguarsi ma uccida, inevitabilmente, qualcuno);
-Dolo eventuale: si verifica quando il reo, nonostante agisca per altri scopi, si rappresenti in termini concreti l’evento illecito e comunque ne accetti la verificazione (questa tipologia di dolo è stata spesso al centro di ampi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, risolti ultimamente dalle Sezioni Unite della Cassazione all’esito del famoso caso “ThyssenKrupp”).
A prescindere dai suddetti distinguo, interessanti da un punto di vista accademico, sono rilevanti i risvolti pratici delle citate distinzioni; tanto è vero che l’art. 133, comma 1, n.° 3, c. p., indica l’intensità del dolo come parametro per la determinazione, da parte del Giudice, della pena da infliggere all’imputato.
Avv. Silvio Tolesino
I gradi d’intensità del Dolo
Commenti Facebook