Gli Orari Visite Fiscali 2016 INPS dipendenti pubblici, insegnanti, aziende private, militari, carabinieri, Asl e il controllo fiscale sono stati modificati a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha previsto che la verifica della reperibilità del lavoratore da parte dell’Inps possa essere attivata “dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Nel biennio 2015/2016, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti:
– dipendenti Statali e degli Enti Locali: tali lavoratori devono essere reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00;
– personale del Comparto Scuola: poste le medesime fasce di reperibilità previste per gli altri dipendenti pubblici, il Dirigente Scolastico può richiedere la visita fiscale dal primo giorno di malattia solo per assenze contigue alle giornate non lavorative (comprese, oltre a festivi o domeniche, le giornate libere);
– lavoratori del settore privato: posto il vincolo di reperibilità totale come per i dipendenti pubblici, compresi festivi e week-end, le fasce orarie sono differenti, e vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Esonero dalla visita fiscale
Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale nelle seguenti ipotesi:
– malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore;
– infortunio sul lavoro;
– patologie per causa di servizio;
– gravidanza a rischio;
– patologie collegate all’invalidità riconosciuta;
– ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria.
Laddove il medico curante ravvisi una delle suddette cause di esonero, o qualora decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, dovrà contrassegnare il certificato telematico col codice E.
Assenza ingiustificata alla visita fiscale e sanzioni:
Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve uscita per espletare commissioni, non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso al personale sanitario.
Le sanzioni:
– perdita del 100% della retribuzione, per i primi 10 giorni di assenza;
– perdita del 50% della retribuzione, per le giornate successive.
Vi sono 15 giorni di tempo per giustificare l’irreperibilità: presentarsi alla visita ambulatoriale Asl non giustifica l’assenza al controllo fiscale, ma è utile solo ad accertare la sussistenza e la prognosi della patologia.