Giro di vite della giustizia amministrativa contro il bullismo a scuola. TAR Piemonte basta 5 in condotta al bullo per la bocciatura alle superiori

Anche la giustizia amministrativa adotta un vero e proprio giro di vite contro il bullismo nella scuola. Un fenomeno che da anni lo “Sportello dei Diritti”, tra le sue molteplici attività, porta all’attenzione dell’opinione pubblica anche attraverso una costante informazione sulla lotta a quella che è divenuta una piaga all’interno degli edifici scolastici di ogni angolo d’Italia. È così ci pare opportuno segnalare la sentenza 4415/17, pubblicata il 18 settembre dal Tar Piemonte che ha ritenuto dover confermare la bocciatura di uno studente che aveva riportato un 5 in condotta alle scuole superiori. Dalla disamina della decisione in questione, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ad essere censurato è il comportamento di un ragazzo che appare una vera e propria testa calda che aveva addirittura creato un «clima di tensione in classe» e nell’istituto, risultando più volte sospeso. Per i giudici amministrativi, tuttavia, risulta decisiva l’insufficienza del voto in comportamento, nonostante il profitto non fosse poi così scarso, in quanto, peraltro, il consiglio di classe non può non valutare le precedenti sanzioni disciplinari riportate e la non irrilevante circostanza che lo studente non avesse dimostrato un miglioramento tra il primo e il secondo quadrimestre.

Due gli episodi clou, peraltro, portati al vaglio dell’Autorità Giudiziaria: il litigio con un docente conclusosi con lo sputargli addosso e il danneggiamento dell’auto del dirigente scolastico che lo avevano portato a ben 46 giorni di sospensione complessivi, tanto da farlo diventare anche un elemento temuto dagli altri scolari. I voti nelle varie materie, fra l’altro sono tutto sommato positivi, a parte il 9 in ginnastica, ha riportato una serie di  6 e soltanto due 5, in matematica e tecnologia. A pesare sulla bocciatura, quindi è l’insufficienza in condotta, e sulla stessa non si può transigere perché le sanzioni disciplinari già inflitte risultano definitive a seguito dei rigetti delle impugnazioni innanzi al comitato dell’istituto scolastico prima e dinanzi al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, poi.  pagare le spese processuali e stare più attenta al ragazzo.

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