Gestione separata: indennità di maternità, paternità, congedo parentale

Nell’ottica di garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, la legge 22 maggio 2017, n. 81, ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Con la circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109, l’INPS descrive le novità introdotte dalla legge in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
In particolare, l’Istituto fornisce istruzioni amministrative, operative, contabili e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale in seguito all’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo di fruizione del congedo da parte di entrambi i genitori e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità del beneficio da uno a tre anni.

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