Con il decreto interministeriale 94343 del 3 febbraio 2016, il Fondo di solidarietà residuale è stato adeguato, con decorrenza 1° gennaio 2016, alle disposizioni del decreto legislativo 148/2015 (in tema di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) e ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Il Fondo di integrazione salariale viene gestito dal Comitato amministratore, costituito con decreto ministeriale il 30 novembre 2015 e garantisce le seguenti due prestazioni:
l’assegno di solidarietà, disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016;
l’assegno ordinario disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
I trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva
Il Messaggio 4885 del 2 dicembre 2016 illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale, e fornisce le istruzioni contabili e procedurali e riporta nel suo allegato le variazioni intervenute al piano dei conti.
Fondo di integrazione salariale: pagamento diretto dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà
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