Il testo legislativo base per stilare un decalogo del viaggiatore è il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (così come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2 aprile 2012), il cosiddetto Codice del Turismo, unitamente ad alcune disposizioni integrate dal Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) ed alle più recenti leggi e sentenze a livello europeo e nazionale.
L’Adoc mette a disposizione dei consumatori, sul proprio sito, una serie di guide sul come far valere i propri diritti, su come fare reclamo, a cosa stare attenti e cosa evitare.
Tra i vari diritti del turista-viaggiatore:
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se il viaggio viene annullato il turista può optare per una meta alternativa o può farsi rimborsare la somma corrisposta o il costo del biglietto aereo. Le Agenzie di viaggio online sono responsabili dei danni. Le agenzie di viaggi che offrono i loro servizi su Internet vengono equiparate a quelle tradizionali;
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se l’utente non fruisce dei servizi promessi, può inoltrare all’organizzatore una richiesta motivata di rimborso entro 10 giorni dal rientro dal viaggio;
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se il viaggiatore patisce i disagi sin dall’inizio della vacanza o del soggiorno, può inoltrare richiesta di risarcimento del danno per “vacanza rovinata” (in questo caso consiglio vivamente di valutare con un legale i presupposti per tale richiesta giudiziaria che instaura un giudizio civile, per cui non c’è ancora una giurisprudenza del tutto consolidata, una serie di sentenze interpretative univoche). Il Codice – inserendo una delle innovazioni più garantiste per il turista-consumatore – prevede il risarcimento del danno in caso di vacanza rovinata, un diritto riconosciuto solo dalla giurisprudenza e da alcuni accordi internazionali, che è diventato legge;
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In caso di danni alla persona, derivanti da inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni del pacchetto turistico, è nullo ogni accordo che stabilisca limiti al risarcimento. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 3 anni dalla data del rientro del consumatore, salvo i diritti derivanti dall’esecuzione del contratto di trasporto (in questo caso il termine è di 12 o di 18 mesi a seconda che il trasporto inizi e termini in Europa o meno).
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Per i danni diversi da quelli alla persona il diritto al risarcimento si prescrive in 1 anno dalla data del rientro del consumatore, e può essere oggetto di limitazioni, se concordato per iscritto (sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle norme sulle clausole vessatorie).
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nell’ipotesi ultima di fallimento del tour operator, è stato istituito un Fondo di Garanzia dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 111 a cui può attingere il turista, previo un motivato e provato ricorso.
Nel caso di problematiche relative alla vacanza trascorsa, L’Adoc Molise consiglia di:
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conservare eventuali talloncini di consegna e trasporto e scontrini e ricevute di tutte le spese fatte per rimediare la situazione di disagio subita;
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raccogliere dichiarazioni di accompagnatori presenti in loco a riprova dei disservizi subiti durante la vacanza;
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come detto, appena tornati a casa, e comunque entro 10 giorni dal rientro, inviare una lettera raccomandata a/r al tour operator e all’agenzia di viaggi, con la descrizione precisa e dettagliata dei disservizi subito ed una richiesta di risarcimenti danni, eventualmente allegando alla raccomandata le copie fotografiche scattare e le fotocopie degli scontrini relative alle spese sostenute;
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nel caso in cui la controparte non accolga reclamo, è necessario ricorrere al giudice di pace o al Tribunale entro i detti termini di prescrizione.
Per qualunque domanda sull’argomento o chiarimento, l’ADOC Molise invita tutti i cittadini a chiamare il numero 0874 413052 ovvero recarsi presso la sede dell’Associazione – Campobasso alla Via Conte Verde n. 3 ovvero scrivere a adoc.molise@gmail.com