La sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza numero 24977/22, stabilisce che il datore di lavoro non può imporre le ferie forzate, ma deve tenere conto delle esigenze del dipendente e della possibilità di permettere loro di organizzarsi al meglio. Il caso parte da alcuni dipendenti che avevano portato in tribunale il datore di lavoro perché aveva imposto loro le ferie in modo unilaterale, senza alcuna comunicazione diretta al personale.
Il giudice di primo e di secondo grado avevano dato ragione agli impiegati, stabilendo che il datore di lavoro dovesse ripristinare le ore decurtate “con reintegrazione in forma specifica, non risultando allegato che tale modalità di ristoro fosse particolarmente gravosa rispetto ad un risarcimento per equivalente e non risultando alcuna duplicazione o ingiustificato arricchimento del lavoratore”.
La normativa di riferimento, in materia di ferie non godute, è contenuta nell’art. Articolo 2109 del Codice Civile; “Periodo di riposo” dove si stabilisce:
· al primo comma: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica”.
· al secondo comma, “ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
Il Fatto; alcuni lavoratori avevano appreso di essere in ferie soltanto dalla busta paga dopo aver visto indicate come ferie fruite alcune ore di cassa integrazione straordinaria, così come ricostruito dalla Corte di Cassazione.
La sentenza esplicita che il datore di lavoro deve inviare una comunicazione specifica ai dipendenti, il solo avviso alla R.S.U. non può sostituire quella diretta ai singoli lavoratori sulla necessità di fruire delle ferie maturate prima di godere della cassa integrazione straordinaria.
Il collocamento forzoso in ferie per due, quattro o otto ore giornaliere non è sufficiente a procurare il dovuto ristoro delle energie psico-fisiche dell’impiegato.
La Cassazione, inoltre, stabilisce che; il diritto di decidere in maniera esatta il periodo delle ferie spetti al datore di lavoro, mentre al dipendente va riconosciuta la sola facoltà di indicare l’intervallo di tempo entro cui intende fruire il riposo annuale, mentre il diritto riconosciuto all’azienda, di stabilire unilateralmente il periodo di riposo, rientra nel potere con il quale l’impresa esercita in generale il potere organizzativo e direttivo, anche nel caso in cui ci sia un accordo sindacale o una prassi aziendale che scandisce tempi e modi della fruizione.
Il datore di lavoro oltre a guardare alle esigenze dell’impresa, non può stabilire le ferie con decisioni che rischiano di risultare vessatorie per il personale, il quale ha esigenze legittime che vanno considerate, ma, deve comunicare per tempo i periodi stabiliti in modo che i dipendenti possano organizzarsi.
I Lavoratori che non godono delle ferie durante il turno aziendale e non richiedano di usufruirne in un altro periodo, hanno diritto all’indennità sostitutiva.
Alfredo Magnifico