Fattura elettronica PA, dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo

Per fatturazione elettronica si intende la possibilità di emettere e conservare le fatture nel solo formato digitale, così come viene indicato nella Direttiva UE n. 115 del 20 dicembre 2001 e introdotta in Italia dal decreto legislativo di recepimento del 20 febbraio 2004 n. 52 e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio che stabilisce le “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”.
La Finanziaria del 2008 impone che ogni fattura destinata alle P.A. debba essere emessa in formato elettronico in modo da poter transitare per il Sistema di Interscambio nazionale, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Sogei S.p.A. (come stabilito dal decreto del 7 marzo 2008), attraverso il quale transitano i flussi di documenti contabili tra i fornitori e le Pubbliche Amministrazioni e permette un’importante attività di monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche anche per rendere più efficienti i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione.
Il nuovo standard elettronico è regolamentato dal decreto interministeriale del 3 aprile 2013 numero 55, che oltre a stabilire le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ha fissato al 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali; il decreto Irpef 2014 ha successivamente fissato al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte le  Pubbliche Amministrazioni.

Avranno l’obbligo, a partire dal 31 marzo, di emettere e trasmettere fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione i seguenti soggetti:
– gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi
– le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica
– gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
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