L’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 7 marzo 2018, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2018, n. 123, nel modificare l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del medesimo articolo 48, comma 13, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione “fino a un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019”.
Con il messaggio 30 maggio 2018, n. 2181, la decorrenza della ripresa degli adempimenti e dei versamenti della contribuzione sospesa mediante rateizzazione è stata prorogata al 31 gennaio 2019.
Potranno inoltre essere interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate, in base alle indicazioni fornite con il messaggio 22 maggio 2018, n. 2078, per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi.
Si rammenta che il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione rimane
ex lege fissato al 31 maggio 2018, salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.
Con riferimento ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2, comma 11, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e ss.mm.ii., già in corso alla data dell’evento sismico, si precisa che per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017, anche in questo caso salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.
Si rende noto, inoltre, che l’articolo 1, comma 2 del sopraccitato d.l. 55/2018, ha riformulato l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45).
In ragione della sostituzione delle parole “dal 1° giugno 2018” con le parole “dal 1° gennaio 2019”, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018.