Una recente sentenza della Corte di Cassazione Seconda Sezione Penale, la n. 25979/2018, ha affermato che è previsto il reato di autoriciclaggio per l’imprenditore che costringe i dipendenti ad accettare buste paga più basse di quelle concordate e a lavorare per un orario superiore a quanto contrattualmente previsto, risponde dello stesso reato, sulla base del decreto n. 231/2001, anche la società alla quale è contestato l’avvenuto impiego nell’attività imprenditoriale del denaro frutto dell’estorsione continuata, in maniera tale da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delle somme.
Il Tribunale del Riesame di Brindisi rigettava l’istanza ex art. 324 cod.proc.pen. proposta nell’interesse dei ricorrenti avverso il decreto del Gip del locale Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di denaro, beni o altre utilità costituenti profitto di reato fino alla concorrenza di euro 25.557,00.
Nel ricorso per Cassazione Società e datore di lavoro, a mezzo del comune difensore, deducevano: il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus comnnissi delicti in relazione al reato di autoriciclaggio.
Gli imputati sono attinti da incolpazioni concernenti le fattispecie di estorsione in concorso, per avere il datore di lavoro costretto una molteplicità di lavoratori dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga e a sopportare orari superiori a quelli contrattualmente stabiliti, con ingiusto profitto degli imputati e della società dagli stessi gestita in danno degli stessi nonché del delitto di autoriciclaggio continuato per aver destinato il denaro proveniente dal delitto di estorsione, per circa 508mila euro, alla retribuzione in nero di dipendenti legati loro da particolare rapporto di fiducia.
Nel caso specifico l’estorsione a danno dei lavoratori si concretizzava nel mancato versamento delle quattordicesime e altre remunerazioni, allo scopo di disporre di fondi illeciti utilizzati per pagare provvigioni o altri benefit aziendali in nero a favore dei venditori della società. In tal modo, il denaro veniva reimmesso nel circuito aziendale, con un’azione elusiva dell’identificazione della provenienza illegale della provvista.
Alfredo Magnifico
Estorsione e autoriciclaggio, se la retribuzione in busta paga è inferiore
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