Con sentenza n. 5314 del 22-02-2019 la Corte di Cassazione Civile ha affermato che ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta ICI prevista per le abitazioni principali dall’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e difetti invece nei familiari.
Ferdinando Onorato (giornalista pubblicista)
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