I contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il credito relativo
all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che
a fornitori e imprese edili. Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono
esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene
assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir. È questa la principale indicazione contenuta
nel provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia, che sostituisce quello dello
scorso 8 giugno 2017, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 4-bis del decreto
legge 50/2017, convertito nella legge 96/2017.
Apertura per i contribuenti che ricadono nella “No tax area” – La legge di bilancio
2017 ha previsto che i condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari
interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un
credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2021. Tali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle
imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche
esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o
agli intermediari finanziari. Il Dl 50/2017 ha poi stabilito che per gli interventi di
riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi
che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione
Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per
redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli
intermediari finanziari. Già per le spese sostenute nel 2016, tali soggetti hanno potuto
cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta ai fornitori e alle imprese che
hanno effettuato i lavori con esclusione, tuttavia, di banche e intermediari finanziari. Il
provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere in nessun caso
ceduta alle pubbliche amministrazioni.
Chi può cedere il credito – Il credito può essere ceduto da tutti i condòmini
teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi di riqualificazione
energetica, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. La possibilità di cedere il
credito, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione; i
cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
Misura del credito cedibile – Il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condòmini,
compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono
nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli
interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli
finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici
medesimi. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila
euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve
essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I condòmini che ricadono nella no
tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per
gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli
edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2021.
Gli adempimenti per la cessione – Il condòmino che cede il credito d’imposta, se i dati
della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare
all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di
riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicando la
denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore del condominio
comunica annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista
per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condòmino la
certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal
condominio. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del
credito. L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il
credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.
Utilizzo del credito d’imposta in compensazione – Il credito d’imposta è utilizzabile
in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici
dell’Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata
nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Con successiva
risoluzione l’Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare
nel modello F24.
Ecobonus condominio Ok alla cessione del credito alle banche per i contribuenti no tax area
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