La Cassazione con la sentenza n.144 del 9 gennaio 2015 sostiene che è legittimo licenziare il dipendente che pratica un’attività sportiva, fisicamente provante, idonea a ridurre sensibilmente la sua capacità lavorativa, la considerazione da cui si parte , è l’ accertamento che le condizioni fisiche del lavoratore, già compromesse, sarebbero sensibilmente peggiorate proprio a causa della pratica di tale sport. La giustificazione del datore di lavoro nell’adottare una misura sanzionatoria grave quale è il licenziamento – è la caduta del l rapporto fiduciario che deve sussistere tra lavoratore e datore di lavoro. La suprema corte ha ribadito dalla che “l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli articoli 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro”.
Infatti, “il lavoratore deve astenersi dal porre in essere oltre che i comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 cod. civ., anche qualsiasi altra condotta che, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttivi di danno”.
La pratica di disciplina sportiva, lesiva di una condizione di salute, già di per sé compromessa è quindi idonea a giustificare il licenziamento del lavoratore.
Alfredo Magnifico
E’ legittimo licenziare il dipendente che pratica un’attività sportiva che riduce la capacità lavorativa
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