Distributori automatici, prosegue il percorso di digitalizzazione. In un provvedimento nuove regole e specifiche tecniche per adeguarsi

Vendite tramite distributori automatici, l’Agenzia aggiunge un nuovo tassello al quadro di regole tecniche dedicato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 giugno 2016, infatti, sono state definite le regole tecniche per consentire – a partire dal 1 aprile 2017 – la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi prodotti con distributori automatici dotati di “porta di comunicazione”. Il provvedimento delle Entrate riguarda invece le vending machine con caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle già regolamentate e cioè di quegli apparecchi non dotati di una “porta di comunicazione” che consenta di trasferire i dati ad un dispositivo per l’invio successivo al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento contiene inoltre specifiche tecniche che, a partire dal 30 giugno 2017, saranno valide per tutti i tipi di distributori automatici.

Fase uno, il censimento e il QRCODE – Dal 1° settembre 2017, i soggetti passivi Iva che utilizzano queste tipologie di vending machine dovranno comunicare all’Agenzia, entro la data di attivazione del distributore, la matricola identificativa, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione e altri dati indicati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. A questo punto viene generato un QRCODE da apporre sull’apparecchio e che contiene l’indirizzamento alla pagina web, gestita dalle Entrate, dove chiunque potrà verificare i dati identificativi del distributore e del relativo gestore.

Dal 1° gennaio 2018 via alla trasmissione telematica – I soggetti Iva che utilizzano distributori automatici privi di una “porta di comunicazione” dovranno iniziare a trasmettere telematicamente le informazioni a partire dal 1° gennaio 2018. La trasmissione dovrà avvenire al momento della rilevazione dei dati di vendita, tramite un apposito dispositivo mobile oppure attraverso lo stesso distributore, se abilitato all’invio. L’operazione verrà confermata dall’emissione di una ricevuta da parte dell’Agenzia e i dati saranno “sigillati” elettronicamente, per garantirne l’autenticità, la sicurezza e la riservatezza.
Infine, gli esercenti che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1, Dlgs 127/2015) potranno utilizzare direttamente il “Registratore Telematico” con riferimento ai distributori automatici presenti nello stesso locale dove quest’ultimo è stato adottato.

Futuro provvedimento per le regole dei distributori automatici di carburante.
In considerazione delle peculiari caratteristiche tecniche dei distributori automatici di carburante, un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà termini e regole tecniche dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi a carico dei gestori di tali apparecchi.

Piena consapevolezza delle fisiologiche criticità tecniche per la fase di start-up.
L’Agenzia delle Entrate è consapevole che dal 1° aprile si apre una fase profondamente nuova nel rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici e che tali contribuenti stanno sostenendo uno sforzo importante di revisione dei loro processi gestionali ed amministrativi nel segno della digitalizzazione degli stessi mediante la piattaforma informatica e i servizi web messi a disposizione dall’Agenzia stessa. Tra l’altro, il processo e i servizi messi a disposizione rappresentano una importante e significativa novità anche per l’Agenzia. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria terrà conto di possibili e fisiologiche criticità tecniche, anche indipendenti dalla volontà dei contribuenti, che potranno manifestarsi in questi primi mesi di avvio del processo.

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