Il comma 2 dell’art. 2477 c.c. stabiliva per le SRL l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore quando il capitale sociale non fosse inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (€ 120.000,00). Il Decreto Legge 91 del 24 giugno 2014 (G.U. 144 del 24 giugno 2014),convertito in Legge n. 116/2014, abolisce del tutto la norma per la quale le funzioni di controllo nelle S.r.l., con la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore, dovevano essere attivate una volta che il capitale sociale avesse raggiunto la soglia minima prevista per costituire una società per azioni. Con la modifica dell’art. 2477 del c.c. (art. 8 D.L. 91/2014), scompare l’obbligo di nomina del sindaco unico nelle S.r.l. con capitale sociale almeno pari a quello previsto per le S.p.a. che con la nuova disposizione contenuta nell’art.20, comma 7 del decreto che modifica l’art. 2327 c.c., abbassando il limite per la costituzione di società per azioni da € 120.000,00 a € 50.000,00.
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