Lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche se sull’immobile viene eseguito un nuovo intervento, autonomo rispetto a quelli realizzati nel passato. È solo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, con la circolare n. 17/E , sul bonus ristrutturazioni, sulla detraibilità di alcune spese sanitarie e di istruzione e su alcuni altri quesiti formulati da Caf e operatori in vista della nuova stagione dichiarativa. Nuova ristrutturazione, nuovo limite di spesa – Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione, che non consiste nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento. Ciò a patto che il nuovo intervento sia autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma (art. 16-bis del Tuir), infatti, non prevede che debba trascorrere un tempo minimo tra i diversi interventi di recupero per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Sempre in tema di ristrutturazioni, nel caso in cui il bonifico sia disposto da un altro soggetto, il beneficiario dell’agevolazione non perde il bonus, a patto che il suo codice fiscale risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento.
Spese sanitarie e di istruzione, i chiarimenti – La circolare chiarisce che, per non penalizzare il contribuente in buona fede, lo sconto fiscale pari al 19% delle spese è riconosciuto se dalla fattura emessa dal dentista si evince in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Se la descrizione della prestazione non soddisfa questo requisito il contribuente dovrà rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo la sua integrazione. Ammesse alla detrazione Irpef anche le prestazioni rese dai massofisioterapisti con formazione triennale in possesso del diploma conseguito entro il 17 marzo 1999, anche in assenza di una specifica prescrizione medica. Sono considerate spese di istruzione, e beneficiano quindi della relativa detrazione, le somme pagate per la frequenza degli istituti tecnici superiori (V livello formativo), che si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria. La frequenza di questi corsi, invece, non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a corsi di laurea universitari.
Sciolti i dubbi anche sull’aliquota Iva applicabile alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e ai pezzi di ricambio necessari per questo tipo di interventi: ok all’aliquota agevolata al 4%; mentre danno diritto alla detrazione non solo le spese di acquisto dell’auto, ma anche quelle per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, purché sostenute entro 4 anni dall’acquisto.
I chiarimenti forniti dal documento di prassi spaziano infine dalla deducibilità delle somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio, al credito d’imposta spettante per il riacquisto della “prima casa”, passando per la detraibilità degli interessi di mutuo in caso di trasferimento all’estero.
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