Dal 1 ottobre 2013 il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti riparte progressivamente in due fasi diverse. Il 1 ottobre 2013 il Sistri sarà nuovamente operativo per:
– produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti ;
– imprese ed enti che gestiscono rifiuti speciali pericolosi individuati dall’articolo 3 comma 1 lettera c) d) e) f) g) h) del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 18 febbraio 2011 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.I produttori di rifiuti pericolosi procederanno ad iscriversi al Sistri entro il 1 ottobre, solo dopo aver verificato che siano tenuti a farlo, ed attenderanno l’invito della Camera di Commercio a ritirare i dispositivi.
Le imprese già iscritte all’Albo Gestori Ambientali seguiranno le seguenti procedure:
– procedere autonomamente entro il 30 settembre 2013 alla verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni trasmesse e all’eventuale aggiornamento e riallineamento.
Ad es., dopo la sospensione del SISTRI, alcune aziende infatti, hanno iscritto nell’Albo Gestori altri autoveicoli senza avere la possibilità di comunicarli al SISTRI e di richiedere Black Box e dispositivi USB- comunicare preventivamente le targhe dei mezzi sui quali installare le Black Box all’indirizzo ambiente@cb.camcom.it, indicando le seguenti informazioni:
a. Nome ditta – Codice Fiscale Ditta
b. Categoria SISTRI “art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006”
c. Elencazione delle targhe dei mezzi sui quali installare le Black Box e ritirare i dispositivi USB
Comunicazioni prive di tutte le informazioni sopra indicate non saranno prese in considerazione.
– la Sezione Regionale restituirà la ricevuta della richiesta ed il riepilogo degli eventuali costi – verificato il pagamento dell’eventuale contributo, il SISTRI trasmetterà alla sezione regionale i dispositivi USB- l’impresa si recherà alla sezione solo quando convocata su appuntamento per il ritiro di dispositivi.
Il 3 marzo 2014 il Sistri ripartirà per tutti gli altri soggetti tra i quali: – le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti;
– le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti;
– i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. Questi soggetti dovranno procedere autonomamente alla verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni trasmesse e all’eventuale aggiornamento e riallineamento entro il 28 febbraio 2013.