Pronto il nuovo vademecum delle Entrate sul credito per le imposte pagate all’estero (articolo 165 del Tuir). La circolare 9/E di oggi fissa le linee guida della disciplina e fa chiarezza sugli aspetti operativi e sul funzionamento pratico del sistema del credito d’imposta, adottato dal nostro ordinamento per evitare i casi di doppie imposizioni. In particolare, ricorrendo a numerosi esempi pratici, il documento di prassi approfondisce le casistiche e le problematiche ricorrenti, illustrando di volta in volta i presupposti di applicabilità del credito, il procedimento di calcolo per determinarlo e le disposizioni specifiche previste per le imprese e le stabili organizzazioni.
Quando il credito d’imposta diventa foreign – Il credito per imposte pagate all’estero, o foreign tax credit, è il meccanismo previsto dall’articolo 165 del Tuir come rimedio per evitare il rischio di una doppia imposizione, quando determinati redditi siano soggetti a imposta sia nello Stato di residenza che in quello in cui sono prodotti (cosiddetto Stato della fonte). Le condizioni che rendono possibile il credito nel nostro Paese sono: la produzione di un reddito estero; il pagamento di imposte estere a titolo definitivo ed il concorso del reddito estero alla formazione dell’imponibile in Italia.
Tutti i chiarimenti della circolare – Il documento di prassi illustra l’ambito di applicazione del credito d’imposta, con riferimento alla nozione di reddito estero, alla natura e alla definitività dell’imposta estera.
Inoltre, le Entrate si soffermano sulle procedure di calcolo della detrazione, sui limiti di detraibilità e sugli adempimenti da adottare al momento della dichiarazione dei redditi.
La circolare fornisce, inoltre, dettagli operativi sulla regola della per country limitation, secondo cui nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione deve essere effettuata separatamente per ciascuno Stato.
Spazio anche alle ipotesi in cui si verifica il parziale concorso del reddito estero al reddito complessivo e alle conseguenze della riliquidazione delle imposte estere determinata dall’accertamento di un maggior reddito.
Imprese che producono redditi esteri – Particolare attenzione è dedicata ai commi 5 e 6 dell’articolo 165 del Tuir, che dettano disposizioni specifiche per le imprese, diretti a mitigare eventuali effetti distorsivi derivanti dai disallineamenti tra la norma domestica e quella dello Stato della fonte.
Per ulteriori approfondimenti e/o consulenze specifiche ci si può rivolgere allo Studio Terminus Srl – Elaborazione Dati Contabili e Servizi Caf ai seguenti indirizzi:
-CAMPOBASSO, via Duca d’Aosta 3/A, Tel. e Fax 0874/98926
– TERMOLI, via Asia 3/A, tel. 0875/81419
– terminus.caf@gmail.com
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. In una circolare i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Commenti Facebook