Ok all’esenzione da ritenuta per gli interessi sui finanziamenti erogati alle imprese italiane da soggetti non residenti. I proventi corrisposti dagli operatori nazionali, a fronte di crediti ricevuti dall’estero, non sono assoggettati a tassazione in Italia e sugli stessi non si applica alcuna ritenuta alla fonte. Questi i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 84/E dell’Agenzia delle Entrate, in materia di ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (articolo 26 del Dpr n. 600/1973).
Cosa prevede la normativa interna – La disciplina nazionale stabilisce, in linea generale, che gli interessi dovuti a istituti di credito, non residenti e sprovvisti di una stabile organizzazione in Italia, che hanno concesso finanziamenti a operatori residenti, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (articolo 26, comma 5, del Dpr n. 600/1973). Il successivo comma 5-bis introduce, tuttavia, una deroga a tale principio, ammettendo, in determinati casi, la non applicazione di ritenute alla fonte su interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese nazionali.
Quando è ammessa l’esenzione – Sugli interessi e altri proventi relativi a finanziamenti esteri concessi alle imprese italiane non si applica alcuna ritenuta alla fonte se gli stessi finanziamenti sono erogati dalle seguenti categorie di soggetti: enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea, enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative UE, investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, purché istituiti in Paesi white listed, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
I vantaggi per gli operatori – Il documento di prassi evidenzia l’intento del legislatore di agevolare l’accesso ai finanziamenti esteri da parte delle imprese italiane, ampliando la platea dei potenziali fruitori e rendendo i costi più competitivi. Dall’altro lato, gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati non devono essere assoggettati a tassazione in Italia: il percettore estero viene, dunque, esonerato dal gravoso obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Crediti esteri agevolati per le imprese nazionali . Interessi sui finanziamenti esenti da ritenuta alla fonte
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