La legge di bilancio 2025, nei commi 390 e 391 dell’art.1, ha prorogato fino a tutto il 2027 la stessa defiscalizzazione prevista per il 2024, (esenzione fiscale e contributiva) per il lavoratore dipendente e per chi percepisce (es. i collaboratori ex art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015) redditi assimilati a quelli lavorativi.
L’esenzione è di 1.000 euro per chi non ha figli, fino a 2.000 in favore di chi ha almeno un figlio a carico, il superamento dei limiti fa sì che debba essere tolto l’intero importo.
Per quello che riguarda i figli a carico, vi rientrano, anche quelli nati al di fuori del matrimonio e riconosciuti, gli adottati, gli affidati e gli affiliati, purché risultino fiscalmente a carico.
Nel paniere del fringe benefit, rientrano le erogazioni aziendali (i buoni spese o le regalie natalizie o anche le somme per polizze per premi di natura extraprofessionale), i rimborsi per il pagamento di utenze domestiche o per l’affitto dell’abitazione ove si risiede o gli interessi sul mutuo riguardante la casa principale dove vive il lavoratore, il datore di lavoro deve conservare la documentazione che deve essere resa disponibile a fronte di un eventuale controllo degli organi di vigilanza.
Il lavoratore con figli a carico dovrà dichiarare al proprio datore di aver diritto alla maggiorazione, comunicando il codice fiscale della prole.
Il datore di lavoro deve comunicare alle rappresentanze sindacali (RSU o RSA) che ai lavoratori verrà applicato il beneficio, l’obbligo esiste, unicamente, nei confronti dei rappresentanti interni: se essi non ci sono, la legge lascia cadere l’obbligo (come confermato lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate) verso le sigle territoriali o di categoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato.
Nel limite di esenzione sono compresi i compensi in natura e quelli che presentano, come l’alloggio, una tassazione convenzionale, o l’auto ad uso promiscuo assegnata al dipendente, per i veicoli di nuova immatricolazione assegnati a partire dal primo gennaio, sono variati i coefficienti utilizzati ai fini dell’imponibile fiscale: non più per le emissioni di anidride carbonica, ma il tipo di alimentazione utilizzato (elettrico, ibrido, benzina, ecc.).
Per i lavoratori neoassunti a tempo indeterminato nel 2025 e che trasferiscono la propria residenza a più di 100 chilometri dalla precedente, è previsto un bonus fiscale (ma non contributivo) dì partecipazione alle spese per canoni di locazione o di manutenzione dell’abitazione presa in affitto, fino ad un massimo di 5000 euro l’anno per due anni, a partire dalla data di assunzione. Il tutto condizionato dal fatto che il dipendente non abbia redditi da lavoro superiori a 35.000 euro e che con propria dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attesti la propria residenza nei sei mesi antecedenti il giorno dell’assunzione.
Alcuni chiarimenti:
· il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato: sia a tempo pieno che part-time;
· Il rapporto di lavoro può essere costituito anche attraverso l’apprendistato che è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione attraverso la formazione;
· La trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, dovrebbe essere esclusa: spero che in sede di chiarimenti amministrativi, tale ipotesi venga scartata, poiché le trasformazioni vengono “premiate”: si creerebbe una sorta di disparità che, non ha senso se si vuole agevolare la mobilità dei giovani;
· Non rientra nell’agevolazione fiscale “de quo” il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato in quanto la episodicità e la saltuarietà delle prestazioni che dipendono dalla “chiamata” del datore, non sono sinonimi di stabilità occupazionale.
Alfredo Magnifico