La norma introdotta nella finanziaria 2005 (art. 1, Legge 311/2004), in riforma dell’articolo 32 del DPR 600/1973, aggiungeva accanto al termine “ricavi” il riferimento ai “compensi” con l’effetto di rendere applicabile anche ai lavoratori autonomi la presunzione già prevista per i titolari di reddito d’impresa di considerare compensi i prelevamenti che non fossero supportati dall’indicazione del soggetto beneficiario. Questo significava: i prelievi non documentati producevano costi in nero, i costi in nero portavano a compensi non dichiarati. Per cui i lavoratori autonomi in caso di accertamento avrebebro dovuto giustificare, voce per voce, tutti i prelevamenti effettuati dai propri conti correnti negli ultimi cinque anni, a prescindere dalle modalità ossia contanti, bancomat e carta di credito. Ogni prelevamento senza una giustificazione sarebbe stato automaticamente considerato un compenso, in base al principio “nero genera nero”, non dichiarato, con sottrazione di materia imponibile al fisco.
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Corte Costituzionale: Illegittima la presunzione sui prelevamenti dei professionisti
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