Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n.144 del 24-6-2015 – Supplemento Ordinario n. 34) del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 di riordino dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ossia del Jobs Act, sono entrate in vigore le nuove regole che disciplinano il contratto di lavoro a tempo parziale (part time).
Tra le novità:
– Il datore di lavoro può chiedere ore aggiuntive di lavoro fino al raggiungimento del tetto massimo del 25% delle ore lavorative settimanali concordate.Per quanto riguarda la retribuzione delle ore aggiuntive, devono essere retribuite con un’aggiunta del 15% della retribuzione globale del lavoratore.
-Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento delle ore di lavoro supplementare adducendo motivi lavorativi, familiari, di salute e di formazione.
Contratto di lavoro part time, le tipologie
Nel nuovo testo, inoltre, non vi è più alcun riferimento alle tre tipologie di contratti part time che potevano essere stipulate.
Le tre tipologie sono:
– orizzontale: quando la riduzione dell’orario di lavoro riguarda l’orario giornaliero.
– verticale: quando la prestazione viene svolta a tempo pieno ma solo in determinati periodi nella settimana, nel mese e nell’anno.
– misto: quando il contratto di lavoro a tempo parziale prevede la combinazione delle modalità orizzontale e verticale.
Contratto di lavoro part time, forma scritta
Permane invece l’obbligo di stipulare il contratto di lavoro a tempo parziale in forma scritta, ai fini della prova. Viene poi richiesta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Contratto part time e congedo parentale
Una delle novità più interessanti è quella che prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere il passaggio al contratto di lavoro part time in caso vi siano parenti affetti da malattie gravi o come alternativa alla fruizione congedo parentale.
Apprendistato
Viene avviato il cosiddetto sistema duale in base al quale titoli di istruzione e titoli formativi potranno essere conseguiti anche attraverso il lavoro. In altri termini il titolo secondario di istruzione (il diploma di scuola superiore, presso un istituto tecnico, ad esempio) o un attestato di formazione di livello terziario potranno essere conseguiti anche attraverso l’apprendimento in impresa che avviene durante il rapporto di lavoro in apprendistato.
Altri contratti precari
Abolita l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, anche se viene mantenuta quella con apporto di capitale, così come viene abolito il lavoro ripartito o job sharing.
Per quanto riguarda i buoni lavoro il tetto massimo viene portato da 5000 a 7000 euro annuo; per i voucher viene anche prevista la tracciabilità elettronica.
La possibilità di applicazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) viene estesa dal momento che vengono eliminate le causali; per questo contratto viene comunque previsto un tetto del 20% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
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