Arrivano le istruzioni per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione dei dati dei
propri clienti nell’ambito dello scambio automatico transnazionale di informazioni in
materia fiscale. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia fornisce le indicazioni e le
scadenze per trasmettere i dati, come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 28 dicembre 2015 che ha dato attuazione alla direttiva 2014/107/UE,
introducendo nell’ordinamento italiano lo standard elaborato dall’Ocse. Per gli
operatori, la prima scadenza è fissata al prossimo 21 agosto, mentre c’è tempo fino al 18
settembre 2017 per iscriversi alla specifica sezione del Registro elettronico degli
indirizzi (Rei).
Le informazioni del 2016 entro il prossimo 21 agosto – La comunicazione annuale
relativa al 2016 va effettuata entro il 21 agosto 2017. Da quest’ultima data si
calcoleranno poi gli ulteriori 15 giorni (quindi, fino al 5/09/2017) entro cui si potranno
ancora inviare messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione.
A regime la scadenza sarà, per ciascun anno oggetto di comunicazione, il 30 aprile
dell’anno successivo. La comunicazione, chiarisce il provvedimento, dovrà includere le
giurisdizioni oggetto di scambio automatico secondo la tempistica indicata, per ognuna
di esse, nell’Allegato C del Decreto. Le comunicazioni devono contenere, oltre al
codice fiscale della istituzione finanziaria italiana tenuta all’adempimento, le
informazioni relative alle persone, alle entità e ai conti indicate all’articolo 3 del
Decreto Mef e il codice fiscale italiano dei soggetti, se disponibile. L’invio va effettuato
telematicamente tramite il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), seguendo le
specifiche tecniche e le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
C’è tempo fino al 18 settembre per iscriversi al Registro elettronico degli indirizzi –
Fino al prossimo 18 settembre è ancora possibile iscriversi nella sezione “Fatca/Crs” del
Registro elettronico degli indirizzi (Rei), all’interno dell’Anagrafe tributaria. Tuttavia,
in un’ottica di semplificazione, possono evitare questo passaggio le istituzioni
finanziarie che al 18 settembre risultano già iscritte nella sezione “Rei Indagini” con
codice operatore con requisiti uniformi, poiché in questo caso si intende confermata la
casella Pec già indicata in questa sezione.11
Contrasto all’evasione internazionale, parte lo scambio automatico di informazioni
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