Modifiche in arrivo per i soggetti aderenti al regime del Consolidato fiscale. Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate , infatti, viene data attuazione al decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (Dlgs n. 147/2015), che ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Cosa cambia dopo il decreto internazionalizzazione – Il nuovo articolo 117 del Tuir, modificato dal Dlgs n. 147/2015, consente alle “sorelle”, sia società residenti in Italia, sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, di consolidare le proprie basi imponibili. La modifica normativa ha lo scopo di rendere compatibili le disposizioni in materia di accesso ai regimi di tassazione di gruppo con i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Le caratteristiche del nuovo modello – Il provvedimento approva la nuova modulistica che permette ai soggetti esteri privi di una stabile organizzazione in Italia, di designare una controllata ad esercitare l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società consolidante. In questo modo le società controllanti non residenti, purché identificate nel territorio dello Stato, possono presentare il Modello di designazione. Con l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo da parte della società designata, la società non residente assume le responsabilità previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) per le società o enti controllanti. Il modello va trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Ammessa una sola designazione – Il provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare una sola controllata e che la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata però non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata. Il Provvedimento chiarisce la nozione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile, in presenza dei requisiti indicati dall’articolo 120 del Tuir.
Le nuove disposizioni e i consolidati già in corso – Il provvedimento disciplina anche il transitorio. Particolari disposizioni sono previste, infatti, per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.
Consolidato fiscale .Pubblicato il nuovo modello di designazione per le società estere prive di una stabile organizzazione
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