Brutte sorprese per i condomini che hanno la casa sfitta e che credevano di non dover pagare nulla al condominio. Anche loro devono pagare le quote di acqua, spese per l’ascensore ed ogni altro onere. Per la seconda sezione della Cassazione civile con la sentenza 17557/14 risulta, infatti, illegittima la delibera che ripartisce gli esborsi in base al numero di persone che stabilmente abita le unità immobiliari di proprietà esclusiva. La natura dell’obbligazione del singolo condomino è difatti “propter rem”, ossia trova fondamento nel solo diritto di comproprietà sulla cosa comune: il fatto che egli non ne faccia uso non lo esonera dal pagamento delle spese.
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