La IV sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n.4649 dello scorso 22 febbraio ha stabilito che chi ha iniziato una nuova convivenza non ha più diritto all’assegnazione di mantenimento. Il tribunale di Avezzano aveva disposto in primo grado la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra S.G. e R.A. ponendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno mensile di 250 euro.
L’uomo impugnata la sentenza di primo grado presso la corte di appello dell’Aquila. La cassazione si è pronunciata a favore dell’ex marito tenuto conto della situazione attuale della ex moglie la quale ha intrapreso una nuova convivenza che esclude la corresponsione dell’assegno a carico dell’ex marito.
La sentenza recita che in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio viene meno con l’istaurare una nuova stabile relazione con vincolo di convivenza in un’abitazione messa a disposizione del convivente. La corte di cassazione esclude la prosecuzione del diritto all’assegnazione divorzio a carico dell’altro coniuge.
Alfredo Magnifico
Cassazione: Niente assegno all’ex che va a convivere
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